L’acronimo B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) è entrato in uso in Italia dopo la Direttiva ministeriale “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” del 27.12.2012 e intende che, così come definito dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute – ICF proposta dall’Organizzazione mondiale della sanità:
il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata.
Più nel dettaglio, andando oltre il linguaggio comune che identifica i BES esclusivamente con la disabilità, questi si riferiscono a:
- alunni Diversamente Abili (DVA);
- alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA);
- alunni con svantaggio socio-culturale e ambientale;
- alunni stranieri.
Nonostante le succitate difficoltà quindi, finalmente nell’ordinamento italiano dal 2012, si è riconosciuta l’acquisizione pedagogica moderna che vuole che ogni studente abbia sempre individuali e personali competenze oltreché naturali predisposizioni che, se opportunamente sviluppate, possono condurre all’autoaffermazione di sé nonostante lo svantaggio iniziale manifestato.Il compito della comunità educante ossia di scuola, famiglia e ambito territoriale è quello di far emergere tali competenze e predisposizioni attraverso piani educativi o didattici specifici.

Come facilmente intuibile, prima del concetto di BES, ogni fattispecie ad esso riferita, ha vissuto una fase di riconoscimento sociale e giuridico differente. Il cammino pionieristico nei confronti dell’Inclusività di ogni diversità, è stato fatto in merito alla disabilità che, nelle scuola (e nella normativa) italiana, si può riassumere in tre momenti evolutivi ben precisi:
- pre anni Sessanta: dall’esclusione alla medicalizzazione (manicomi);
- anni Sessanta – metà anni Settanta: dalla medicalizzazione all’inserimento (con bambini e ragazzi che avevano accesso all’istruzione ma solo tramite scuole speciali e classi differenziali);
- metà anni Settanta – anni Novanta: dall’inserimento all’integrazione con l’ingresso deli studenti con difficoltà nelle scuole comuni e l’istituzione con la Legge 4 agosto 1977, n. 517, della figura dell’insegnante di sostegno;
- post anni Novanta: dall’integrazione all’inclusione fino ad arrivare al riconoscimento legislativo dei BES.
Proprio con la Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, sono stati inseriti nella comunità educante il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e il Centro Territoriale di Supporto (CTS).
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)
Composto da Dirigente scolastico, docenti curricolari e di sostegno, genitori, operatori dei servizi, studenti nella scuola secondaria di secondo grado.
Tra i compiti del GLI:
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola.
Centri Territoriali di Supporto (CTS)
Istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR, i CTS si occupano della realizzazione di reti fra scuole e fra scuole e servizi, avvalendosi di strumenti formali come protocolli ed intese, volti a integrare i «servizi».
Si prevede la presenza di un CTS su un territorio corrispondente a ogni provincia della regione, fatte salve le aree metropolitane che, per densità di popolazione, possono necessitare di uno o più CTS dedicati. Ai CTS provinciali, sono stati affiancati i CTI − Centri Territoriali per l’Inclusione, di livello distrettuale socio-sanitario.
Per ogni anno scolastico, i CTS, autonomamente o in rete, definiscono il Piano Annuale di Intervento (PAI) relativo ad iniziative di formazione del personale scolastico e ad acquisti degli ausili necessari su richiesta della scuola e assegnati tramite comodato d’uso.

Alunni diversamente abili (DVA)
Riconosciuti dallaLegge 104/1992, accedono a scuola e a tutti i servizi connessi ai BES grazie ad un verbale della Asl che ne definisce la diagnosi. Per i questi ragazzi si prevede la realizzazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) deliberato dal Consiglio di classe e firmato dal Dirigente scolastico (o da docente specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.
Fasi e tempi dell’anno scolastico:
1. in caso di inserimento in un nuovo ciclo scolastico:
- orientamento in ingresso – nelle giornate di orientamento organizzate dalla scuola secondaria di primo grado, in collaborazione con la scuola secondaria di secondo grado, alunno e famiglia possono visitare la scuola;
- iscrizione – entro il termine stabilito da norme ministeriali (di solito a gennaio);
- raccolta dati – febbraio-giugno o fine anno scolastico;
- Piano Dinamico Funzionale al cambio di ciclo scolastico, un documento con cui il grado di scuola precedente comunica a quello successivo quale è stato il percorso educativo del ragazzo;
- pre-accoglienza – entro maggio a seconda dei casi;
- accoglienza – settembre (a seconda dei casi anche prima dell’inizio delle lezioni);
2. all’inizio di ogni nuovo anno scolastico:
- inserimento – settembre e ottobre con l’analisi della situazione iniziale;
- progettazione dell’integrazione didattica – ottobre;
- GLI – quando ritenuto necessario;
- PEI – dopo il GLI iniziale e per novembre;
- verifiche e valutazione – al termine dei quadrimestri.
Nei casi più importanti può essere prevista la presenza di:
- personale socio-educativo e assistente alla comunicazione;
- personale ausiliario per soddisfare i bisogni primari.
E’ importante notare come parlando di PEI si faccia riferimento ad un piano educativo e non esclusivamente didattico sottolineando la presa di coscienza da parte del Legislatore di non poter racchiudere la condizione di disabilità alla mera questione didattica ma si rende necessario un approccio a 360° gradi che lavori sull’inclusione del ragazzo in tutti gli ambiti della vita.

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
Riconosciuti dalla Legge 170/2010, con l’acronimo DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) si intende una categoria diagnostica, relativa ai Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento che appartengono ai disturbi del neurosviluppo (DSM 5, 2014), che riguarda i disturbi delle abilità scolastiche, ossia:
- dislessia, cioè disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo);
- disortografia, cioè disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica);
- disgrafia, cioè disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria);
- discalculia, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con i numeri).
Per questi ragazzi è prevista la realizzazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) nascente, come il PEI, da una delibera del Consiglio di classe firmata dal Dirigente scolastico (o da docente specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento hanno un’origine biologica che comprende un’interazione di fattori genetici ed ambientali che colpiscono le capacità cerebrali di percepire o processare informazioni verbali o non verbali in modo efficiente e preciso.
Un ragazzo è dislessico, non diventa dislessico. Chi nasce dislessico non smetterà mai di essere tale, tuttavia potrà imparare tecniche compensative tali da non avere più deficit di performance a livello scolastico o professionale, arrivando anche ad eccellere.

ADHD – Il Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività
A volte assimilato o confuso con i DSA, uno dei disturbi del neurosviluppo più frequenti e più studiati è l’ADHD – Il Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività che colpisce il 3-5% dei bambini in età scolare dotati di un QI normale o superiore alla media, con un rapporto di 3 maschi per 1 femmina.
Le manifestazioni cliniche di base dell’ADHD sono la difficoltà a prestare attenzione, comportamenti impulsivi e/o un livello di attività motoria accentuato.
Tipologie di ADHD:
- ADHD con disattenzione predominante quando il problema centrale del bambino è proprio il deficit attentivo. L’attenzione selettiva e l’attenzione sostenuta risultano essere le più compromesse in questa tipologia di ADHD, ma anche le funzioni esecutive, in particolar modo la pianificazione e la memoria di lavoro, sono deficitarie;
- ADHD con impulsività e iperattività predominante, invece, quando la funzionalità attentiva risulta lievemente compromessa, mentre il focus del disturbo risiede nel comportamento ipercinetico e nella mancanza di autoregolazione. Questi deficit si traducono in un’attivazione motoria spropositata ed inappropriata, eloquio eccessivo, difficoltà di inibizione delle risposte e difficoltà nel rispettare regole e turni;
- ADHD combinato presenta entrambe le classi di sintomi.
NON si lavora mai da soli. Le diagnosi le fanno i medici.
- In caso di percezione da parte di un insegnante di una qualche anomalia nell’apprendimento o nel comportamento di un alunno, non si agisce da soli, ma si parla con i colleghi;
- dopo una congrua fase di osservazione da parte di tutti i docenti e del personale coinvolto, se il consiglio di classe è concorde nell’aver notato una qualche difficoltà, coinvolgendo il GLI, si contatta la famiglia;
- in accordo con la famiglia, si farà una segnalazione alla ASL di riferimento che, a seguito di visite specialistiche e alla valutazione multidimensionale da parte di una commissione medica super partes ( Unità Valutativa multidimensionale – U.V.M.) , farà la sua diagnosi. Da questo momento in poi si lavorerà con l’alunno in base alla specifica categoria di DAV o DSA che lo identifica.
Alunni con svantaggio con svantaggio socio-culturale e ambientale
Riconosciuti dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e della circolare n. 8 del 6 marzo 2013 per gli alunni con svantaggio socio-culturale e ambientale, il fattore-chiave per l’individuazione di un bisogno educativo speciale è la rilevazione oggettiva dello svantaggio socio-culturale, resa possibile attraverso la segnalazione dei servizi territoriali (Asl+Comune) competenti e/o attraverso una documentazione circoscritta, acquisibile dopo un’osservazione diretta in presenza. Il Consiglio di classe, attraverso un’osservazione strutturata (Scheda di osservazione disagio), concorda con la famiglia, lo studente ed eventualmente altre figure professionali, un intervento didattico personalizzato – Progetto Didattico Personalizzato (PDP), anche per un breve periodo.

Alunni stranieri
Condizione in origine riconosciuta dalle diverse normative sull’immigrazione, con la Direttiva del 2012 si prevede per gli studenti stranieri – soprattutto quelli con difficoltà linguistiche – un Programma didattico personalizzato.
Fasi e tempi dell’anno scolastico:
- iscrizione entro i termini consentiti dalle norme ministeriali, con indicazione – in mancanza del titolo di studio – della data di arrivo nel nostro Paese e del possesso/non possesso della conoscenza di base della lingua italiana;
- predisposizione dell’accoglienza dello studente straniero;
- formazione di un gruppo «Accoglienza studenti di recente arrivo in Italia», costituito dagli studenti facilitatori non di madrelingua italiana, ma secolarizzati e con buone/discrete competenze nella lingua italiana disponibili già da aprile-maggio prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il compito del gruppo sarà quello di addestrarsi, con un docente di riferimento, per accogliere i nuovi arrivati, raccontare la scuola e rispondere ai quesiti dei ragazzi;
- predisposizione di un Piano di accoglienza che preveda momenti condivisi con tutta la classe e momenti di dialogo con gli studenti facilitatori (maggio-giugno dell’anno scolastico precedente); A settembre, con l’apertura del nuovo anno scolastico:
- pre-accoglienza per gli studenti di recente/recentissima immigrazione prima dell’avvio delle lezioni – in questa fase verranno testate le competenze linguistiche e si avvierà il/i corso/i di apprendimento-sostegno in lingua italiana;
- accoglienza – in questa fase verranno realizzate le attività predisposte;
- rilevamento degli specifici bisogni formativi linguistici – somministrazione di test di livello a tutti gli studenti stranieri con scarsa conoscenza della lingua italiana nello stesso giorno in tutte le classi, con l’assistenza del docente presente nell’ora indicata;
- predisposizione di corsi di sostegno;
- inizio dei corsi di sostegno (settembre/ottobre);
- predisposizione – da parte dei Consigli di classe coinvolti – del Piano Educativo Personalizzato (entro il mese di ottobre);
- verifica e valutazione al temine dei quadrimestri o dei trimestri (dipende dalla suddivisione dell’anno scolastico).

Al fine di non creare confusione, fondamentale per ogni insegnante ed educatore è la conoscenza della normativa di riferimento che si sostanzia in:
- 2013. Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 – Chiarimenti; Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 – Indicazioni operative alunni con BES;
- 2012. Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica;
- 2011. Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 – Trasmissione Linee guida DSA; Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento allegate al decreto ministeriale 5669/2011;
- 2010. Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 – Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico; Circolare MIUR n. 2 dell’8 gennaio 2010 – Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana;
- 2009. Nota MIUR del 4 agosto 2009 – Linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità;
- 2006. Documento generale di indirizzo per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale; Circolare MIUR n. 24 del 1° marzo 2006 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006 – Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35 comma 7 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002;
- 2003. Legge n. 189 del 15 luglio 2003 – Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili;
- 2002. Legge n. 189 del 30 luglio 2002 – Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
- 2000. Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- 1999. Legge n. 17 del 28 gennaio 1999 – Integrazione e modifica della legge quadro 104/1992;
- 1998. Legge n. 40 del 6 marzo 1998 – Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- 1994. Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994 – Atto di indirizzo e coordina-mento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;
- 1992. Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- 1948. Art. 3 e art. 34 della Costituzione italiana.
A presto,
Giancarla.
Fonti: AA. VV., Bisogni Educativi Speciali – Guida alla nuova normativa, RCS Libri S.p.A., Milano, 2014; State of Mind.